Mansioni diverse dal contratto, il lavoratore può richiedere il risarcimento: la sentenza che cambia tutto

Una sentenza del giudice del Lavoro ha stabilito cosa accade se un lavoratore che ha svolto differenti mansioni rispetto a quelle previste dal contratto viene licenziato.

Il Giudice del lavoro, nei mesi scorsi, si è espresso in merito al patto di prova che può essere inserito in un contratto di lavoro. Questa condizione prevede un periodo iniziale durante il quale sia il datore di lavoro che il dipendente possano reciprocamente valutare la convenienza del rapporto lavorativo per poi renderlo definitivo.

Assunzione lavoro stretta mano
Mansioni diverse dal contratto, il lavoratore può richiedere il risarcimento: la sentenza che cambia tutto (Listadelpopolo.it)

Nello specifico, il giudice ha stabilito che un lavoratore licenziato per il mancato superamento del periodo di prova, nel caso in cui gli erano state affidate mansioni differenti rispetto a quelle previste dal contratto di assunzione, il provvedimento è da considerarsi illegittimo. Non solo, se non sia più possibile proseguire, l’apprendista ha diritto ad un risarcimento.

Licenziata dopo aver svolto mansioni non previste dal contratto: la sentenza del tribunale di Messina

Il tribunale di Messina con la sentenza numero 591/2025 si è espresso in merito al licenziamento dopo il periodo di prova che, in alcuni specifici casi, può essere considerato illegittimo affermando che può essere anche richiesto un risarcimento da parte dell’apprendista.

Martello tribunale
Licenziata dopo aver svolto mansioni non previste dal contratto: la sentenza del tribunale di Messina (Listadelpopolo.it)

In particolare, il giudice del Lavoro ha esaminato il caso di una lavoratrice che era stata assunta con contratto di apprendistato professionalizzante triennale con l’obiettivo di acquisire la qualifica di specialista di salumeria con funzioni di vendita prodotti, IV livello Ccnl terziario commercio. Come riporta la redazione di Qui Finanza, la lavoratrice si era dovuta assentare per malattia, in seguito ad un incidente. Rientrata a lavoro era stata assegnata alla cassa sino al licenziamento inflitto per il non superamento del periodo di prova.

La lavoratrice ha, quindi, impugnato il provvedimento sostenendo che il periodo di prova era stato svolto senza tutoraggio e, soprattutto, di aver svolto delle mansioni diverse rispetto a quelle previste per l’assunzione (salumiera). Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso dell’apprendista considerato che il licenziamento per mancato superamento della prova non può essere valido, dato che non sono state accertate le abilità del lavoratore assegnato ad altre mansioni.

In sintesi, un licenziamento per mancato superamento della prova non è legittimo se l’apprendista svolge compiti diversi da quelli assegnati per l’assunzione. Se il rapporto di lavoro non può proseguire per altri motivi, l’apprendista deve essere risarcito per il danno sofferto.

Sarà necessario, però, provare quanto sostenuto dimostrando di aver svolto delle mansioni differente a quelle previste dal contratto di lavoro. In questo caso determinanti potrebbero essere le testimonianze di colleghi o superiori, ma anche email o messaggi ricevuti.

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